Sez. 1, Sentenza n. 816 del 10/02/1982 (Rv. 418634 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - LIMITI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ E DOMANDA DI RETROCESSIONE - ESCLUSIONE - CUMULO OGGETTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA IN UNICO GRADO DELLA CORTE D'APPELLO - LIMITI - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ E DOMANDA DI RETROCESSIONE - ESCLUSIONE - CUMULO OGGETTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
La speciale Competenza in unico grado della Corte d'appello in ordine all'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, prevista dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, è circoscritta solo alle questioni relative al quantum di detta indennità, sicché sono ad essa estranee, e vanno conseguentemente devolute secondo gli ordinari criteri di Competenza, le domande con cui il proprietario del fondo espropriato invochi l'accertamento del suo diritto di proprietà sul medesimo, previo annullamento del provvedimento ablatorio (richiesto nella competente Sede giurisdizionale) o previa dichiarazione della carenza del potere espropriativo, ovvero, in via gradata, la pronuncia di retrocessione del bene ex art. 63 della legge n. 2359 del 1865, senza che sia neppure configurabile la possibilità del cumulo oggettivo, nello stesso processo davanti alla Corte d'appello, della domanda di opposizione alla stima e delle domande suindicate, risolvendosi ciò, per queste ultime, nella eliminazione del doppio grado di giurisdizione e nell'estensione di una Competenza eccezionale al di fuori dell'ambito di previsione. (V 5793/81, mass n 416512; (V 3866/81, mass n 414517).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)