Sez. 1, Sentenza n. 7087 del 05/04/2005 (Rv. 580483 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura - Contenuto - Comunicazione del saldo definitivo - Sufficienza - Esclusione - Riferimento alle partite di dare e avere - Necessità - Omissione - Conseguenze - Onere di contestazione dell'estratto - conto - Sussistenza - Esclusione.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste, sono qualificabili come estratti-conto di chiusura, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832, secondo comma, cod. civ., ove non si limitino a contenere la indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare e avere che hanno condotto a quel risultato. Ne consegue che se il documento prodotto in giudizio dalla banca non contiene anche tali indicazioni, il correntista non può ritenersi onerato di provvedere, al fine di superarne l'efficacia probatoria, alla sua contestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)