Sez. 1, Sentenza n. 9008 del 06/07/2000 (Rv. 538275 - 01)
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO | Estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura - Contenuto - Comunicazione del saldo definitivo - Sufficienza - Condizioni.
CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - CHIUSURA DEL CONTO - APPROVAZIONE DEL CONTO
In tema di operazioni bancarie in conto corrente, le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca allo scioglimento del rapporto ovvero alle scadenze periodiche contrattualmente previste, sono qualificabili come "estratti-conto di chiusura", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1832 secondo comma cod. civ., ove non si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato. Tale riproduzione di tutte le partite contabili non è, tuttavia, necessaria, ai fini indicati, quando l'estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 2832 cod.civ., che l'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2832
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)