Sez. 2, Sentenza n. 35325 del 16/05/2007 Cc. (dep. 21/09/2007) Rv. 237858 - 01
GIURISDIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUESTIONI CIVILI - EFFICACIA DELLA SENTENZA CIVILE | Sentenza in giudicato che accerta l'esistenza di un diritto di credito - Vincolatività nel procedimento penale - Esclusione - Ragioni.
GIURISDIZIONE - COGNIZIONE DEL GIUDICE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI - QUESTIONI CIVILI - EFFICACIA DELLA SENTENZA CIVILE
La sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa "iuxta alligata et probata", ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito; ne consegue che l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, "petitum" e "causa petendi"), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza civile che aveva accertato l'esistenza di un diritto di credito, resa da un collegio del quale faceva parte, come relatore ed estensore, un giudice che era risultato, con sentenza penale passata in giudicato, corrotto dalla parte risultata vittoriosa, non impediva l'accertamento penale di condotte di riciclaggio aventi ad oggetto la somma versata dal debitore agli eredi del creditore in esecuzione della predetta sentenza civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 6, Cod. Pen. art. 648 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)