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Sez. 1, Sentenza n. 22122 del 05/11/2015 Cc. (dep. 26/05/2016) Rv. 266884 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Revoca o modifica - Competenza - Giudice della cognizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266884-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE

La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza, .

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)