Sez. 1, Sentenza n. 22122 del 05/11/2015 Cc. (dep. 26/05/2016) Rv. 266884 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Revoca o modifica - Competenza - Giudice della cognizione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
La competenza a decidere in ordine alla revoca o alla modifica della misura di sicurezza applicata in via provvisoria spetta, nel corso del giudizio o comunque prima dell'irrevocabilità della sentenza, al giudice della cognizione che procede e non al Magistrato di sorveglianza, .
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)