Sez. 1, Sentenza n. 949 del 13/02/1997 Cc. (dep. 10/03/1997) Rv. 207047 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti, l'ultimo dei quali pronunciato dal G.I.P. - Individuazione della competenza - Spetta a quest'ultimo.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
In caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, l'ultimo dei quali pronunciato da un giudice per le indagini preliminari, spettano a quest'ultimo le funzioni di giudice dell'esecuzione. Ed invero, il giudice a cui spetta di provvedere (nella specie, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) va sempre individuato in quello che ha pronunciato la condanna ultima in assoluto, anche se i fatti criminosi che ne sono oggetto non sono da prendere in considerazione ai fini della deliberazione da adottare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)