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Sez. 1, Sentenza n. 6270 del 16/11/1999 Cc. (dep. 15/12/1999) Rv. 214836 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti - Principio dell'unicità della competenza in capo al giudice che emise quello divenuto irrevocabile per ultimo - Operatività anche se tale provvedimento fu emesso dal g.i.p. - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214836-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Il principio secondo il quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta, per tutti, al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, opera anche se tale provvedimento sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie relativa a riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati, nessuno dei quali compresi nella pronuncia del g.i.p.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)