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Sez. L, Sentenza n. 4537 del 06/07/1983 (Rv. 429408 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - IN GENERE - COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - MEZZI DISPONIBILI PER FAR FRONTE AGLI ONERI IMPOSTI DALLE LEGGI RELATIVE AI BENEFICI PREDETTI - MANCATA INDICAZIONE NELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTO ARTICOLO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI AD ESSO CORRELATI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429408-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - IN GENERE - COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - MEZZI DISPONIBILI PER FAR FRONTE AGLI ONERI IMPOSTI DALLE LEGGI RELATIVE AI BENEFICI PREDETTI - MANCATA INDICAZIONE NELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 824 DEL 1971 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI QUESTO ARTICOLO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI AD ESSO CORRELATI - CONSEGUENZE.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza 8 giugno 1981 n. 92) dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e i relativi consorzi possano far fronte agli oneri loro imposti dalla stessa legge n. 824 e dalla legge n. 336 del 1970, attributive di benefici combattentistici al personale dipendente, mentre non esclude la sussistenza del diritto a siffatti benefici, né la titolarità degli oneri suddetti a carico degli enti datori di lavoro, comporta la giuridica impossibilità di realizzare il contenuto economico dei primi e perciò una sospensione degli obblighi ad essa correlati, con la conseguenza che rimane precluso ai menzionati enti di dare esecuzione patrimoniale ai diritti accertati in favore dei propri dipendenti e all'i.N.P.S., come agli altri enti erogatori di pensione e delle altre indennità di cui all'art. 6 della legge n. 824 del 1971, di effettuare le liquidazioni previste dalla stessa disposizione e con quella ulteriore che né questi, né i lavoratori interessati possono rispettivamente far valere i loro diritti ai versamenti dovuti da parte dei datori di lavoro e alla corresponsione dei benefici.*

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)