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Sez. L - , Sentenza n. 6083 del 09/03/2017 (Rv. 643438 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA | Istanza di notifica - Richiesta da parte di soggetto sfornito di procura - Inesistenza - Sanatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643438-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA

La legittimazione a richiedere la notifica di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte o al suo difensore munito di procura, in quanto abilitato a compiere tutte le attività non riservate alla prima, sicché la notifica eseguita ad istanza di chi non ha la rappresentanza di quest'ultima, non essendole in alcun modo riferibile, è inesistente come atto di tale soggetto e, pertanto, non suscettibile di sanatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)