Sez. L, Sentenza n. 3784 del 08/05/1990 (Rv. 467037 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - PERSONALMENTE O A MEZZO DI DIFENSORI CON PROCURA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DA SOGGETTO PRIVO DI RAPPRESENTANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DA PROCURATORE NON ABILITATO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - SANATORIA - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - LEGITTIMAZIONE DELLE PARTI - PERSONALMENTE O A MEZZO DI DIFENSORI CON PROCURA - CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DA SOGGETTO PRIVO DI RAPPRESENTANZA - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - NOTIFICAZIONE RICHIESTA DA PROCURATORE NON ABILITATO - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONE.*
La legittimazione a presentare istanza di notificazione spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente sia a mezzo di difensore munito di procura. Pertanto, la inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, se richiesta da procuratore non abilitato - o perché esercente extra districtum o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione -, è affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo. (V 8129/87, mass n 455782; (V 1174/83, mass n 425957).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)