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Sez. 2, Sentenza n. 4416 del 14/01/2015 Cc. (dep. 30/01/2015) Rv. 262376 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni - Elementi costitutivi - Ingiusto profitto - Terzo beneficiario del profitto - Ente pubblico di appartenenza del soggetto agente - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262376-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. non è configurabile qualora le somme, costituenti il profitto del reato, vengano destinate all'ente pubblico di cui il soggetto agente faccia parte, in quanto uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e nella nozione di "altri" non può essere considerato lo stesso ente per il quale la persona fisica agisca ed operi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una somma di denaro nei confronti di un Comune, quale profitto del reato di truffa perpetrata dal Sindaco e dai Consiglieri ai danni della Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)