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Sez. 2, Sentenza n. 6108 del 05/12/1985 (Rv. 443242 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - ANTERIORE ALLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443242-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - ANTERIORE ALLA PRODUZIONE IN GIUDIZIO - INEFFICACIA.*

Il disconoscimento della scrittura privata a norma dell'art. 214 cod. proc. civ., può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura e soltanto da tale momento colui contro il quale questa è prodotta ha l'Onere di specificare chiaramente e in modo inequivoco la volontà di negare autenticità alla scrittura stessa o alla sua sottoscrizione. Conseguentemente, qualsiasi contestazione della veridicità della scrittura, fatta anteriormente alla sua produzione in giudizio dalla persona contro la quale la stessa sia stata successivamente esibita, non comporta il disconoscimento della scrittura.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)