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Sez. 3, Sentenza n. 4031 del 11/06/1983 (Rv. 428980 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ SULLA PARTE DI CREDITO PER FATTO ILLECITO SODDISFATTO ATTRAVERSO SINGOLI PAGAMENTI IN CONSEGUENZA DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DI UNA RENDITA A FAVORE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428980-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - APPLICABILITÀ SULLA PARTE DI CREDITO PER FATTO ILLECITO SODDISFATTO ATTRAVERSO SINGOLI PAGAMENTI IN CONSEGUENZA DELLA COSTITUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DEL RESPONSABILE DI UNA RENDITA A FAVORE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora una parte del credito - a seguito della Costituzione da parte dello istituto assicuratore del responsabile (nella specie Inail) di una rendita a favore dell'infortunato - sia stata soddisfatta attraverso singoli pagamenti, su tale parte non si opera la rivalutazione monetaria né devono essere corrisposti gli interessi, venendo meno i presupposti per l'applicazione dell'una e degli altri. (Conf 5850/80, mass n 409664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)