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Sez. 3, Sentenza n. 208 del 14/01/1987 (Rv. 449974 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449974-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL PROPRIETARIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Nel giudizio promosso dal proprietario coltivatore diretto al fine di ottenere la cessazione della proroga legale del contratto di affitto di fondo rustico, l'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza della capacità lavorativa, proporzionata alle esigenze di coltivazione del fondo stesso, in capo al proprietario costituisce un giudizio di fatto non sindacabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione priva di vizi logici e di errori di diritto. (Conf 3426/82, mass n 421404).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)