Sez. 2, Sentenza n. 719 del 02/02/1979 (Rv. 396888 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ESTENSIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DEL FATTO LESIVO DEL POSSESSO DA ALTRI FATTI ACCADUTI PRECEDENTEMENTE - DEDUZIONE DEL RICORRENTE - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ESTENSIONE - IN GENERE - DISTINZIONE DEL FATTO LESIVO DEL POSSESSO DA ALTRI FATTI ACCADUTI PRECEDENTEMENTE - DEDUZIONE DEL RICORRENTE - ONERE PROBATORIO DELLO STESSO.*
Spetta al ricorrente in reintegra l'Onere di provare che il fatto lesivo del suo preteso possesso posto a fondamento dell'Azione, e distinto e diverso da altri fatti accaduti precedentemente, richiamandosi ai quali il convenuto abbia eccepito l'improponibilita della domanda per l'avvenuto decorso del termine annuale, costituendo la relativa circostanza un presupposto necessario per il valido Esercizio dell'Azione. (Conf 1421/77, mass n 385134; (Conf 1157/76, mass n 379835; (Conf 3567/76, mass n 382323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)