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Sez. U, Sentenza n. 1396 del 05/07/1965 (Rv. 312651 - 01)

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - TRASFERIMENTO DI IMPRESA ELETTRICA ALL'ENEL - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1965-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312651-01

ECONOMIA NAZIONALE (PRODUZIONE, INDUSTRIA, COMMERCIO) - ENERGIA ELETTRICA - PRODUZIONE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ENEL - TRASFERIMENTO DI IMPRESA ELETTRICA ALL'ENEL - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*

Ove si contesti la legittimita del trasferimento di una azienda elettrica all' ENEL, in quanto la legge che autorizza tale trasferimento ed il relativo provvedimento avente forza di legge sarebbero incostituzionali, si deduce non gia un Esercizio viziato del potere da parte della pubblica amministrazione, bensi la Mancanza dei presupposti che condizionano l'esistenza stessa del potere, e l'eventuale dichiarazione di incostituzionalita della legge di delega avrebbe lo effetto di escludere la pertinenza del potere medesimo nell'organo che ha emanato il provvedimento invalido e lesivo del diritto di proprieta pertanto, avuto riguardo all'oggetto sostanziale della domanda, l'Azione e diretta a far valere, attraverso la dichiarazione di inesistenza di un qualsiasi potere discrezionale della pubblica amministrazione e la negazione, quindi, di ogni fondamento giuridico ai poteri in concreto esercitati dalla amministrazione medesima, un interesse obiettivamente non altrimenti configurabile che come diritto soggettivo perfetto, con la conseguenza che la giurisdizione spetta all'autorita giudiziaria ordinaria e non al consiglio di stato.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)