Sez. L, Sentenza n. 11466 del 20/11/1993 (Rv. 484415 - 01)
Professionisti - Commercialisti | Diritto alle prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale - Requisito dell'esercizio della libera professione - Sospensione per un lungo periodo della attività libero professionale - Carattere ostativo.
Professionisti - Commercialisti
Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il requisito dell'esercizio della libera professione, richiesto sia dall'art. 2 della legge n. 100 del 1963 che dall'art. 2 della legge n. 21 del 1986 (non avente sul punto carattere innovativo) non può essere ravvisato nell'ipotesi in cui l'interessato abbia sospeso per un lungo periodo la propria attività libero-professionale, prestando nel contempo attività di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)