Sez. L, Sentenza n. 7637 del 12/07/1995 (Rv. 493249 - 01)
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO - ORDINAMENTO - CENTRO STUDI ED ESPERIENZE | Diritto alle prestazioni previdenziali a carico della cassa nazionale - Requisito della libera professione - Estremi - Attività di amministratore unico di società - Esclusione.
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDIO - CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO - ORDINAMENTO - CENTRO STUDI ED ESPERIENZE
Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, il requisito della libera professione, richiesto sia dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 che dall'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 21 (non avente sul punto carattere novativo) non è collegato alla sola potenzialità dell'attività intellettuale, ma richiede l'effettività della pratica professionale, non ravvisabile nello svolgimento dell'attività di amministratore unico di società, poiché il rapporto di immedesimazione organica con questa, se esclude, di norma, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato, non determina neppure necessariamente un rapporto libero-professionale aggiuntivo, stante che per definizione e per la suddetta immedesimazione, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale differisce essenzialmente da quella del libero professionista.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Legge 29/01/1986 num. 21 art. 2 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)