Sez. L, Sentenza n. 26167 del 14/12/2009 (Rv. 611090 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | AUSL - Conferimento di incarico di medico supplente - Mancata comunicazione dell'esistenza di un'ordinanza amministrativa di sospensione del provvedimento di decadenza del precedente titolare - Conseguenze - Responsabilità extracontrattuale della P.A. - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
In tema di responsabilità extracontrattuale della P.A., qualora un'AUSL abbia conferito un incarico di medico supplente ad un soggetto, che, per tale ragione, aveva rassegnato le dimissioni da un altro incarico presso una diversa azienda, senza informarlo dell'esistenza di un'ordinanza del tribunale amministrativo di sospensione del provvedimento di decadenza del precedente incaricato, la mera ignoranza di tale provvedimento da parte della P.A. non è sufficiente ad escluderne la responsabilità per i danni derivanti dalla revoca dell'incarico in esecuzione dell'ordinanza giudiziale, dovendosi ritenere che la mancata comunicazione all'interessato, contestualmente al conferimento dell'incarico, della pendenza di procedimento giudiziale con istanza di sospensiva inerente alla situazione giuridica costituente il presupposto dell'incarico costituisca, di per sé, comportamento reticente lesivo della posizione del privato, mentre la mancata comunicazione dell'ordinanza di sospensione per ignoranza della stessa è idonea a configurare un errore scusabile solamente ove la stessa non sia stata determinata dalla mancata attivazione da parte della stessa P.A. per avere contezza dell'andamento del giudizio e, in particolare, delle decisioni assunte in sede di sospensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)