Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 29/04/1996 (Rv. 497289 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI CONTRARI ALLA COMUNE PRUDENZA | Condotta omissiva della P.A. concretantesi in violazione di norma specifica e del principio generale del "neminem laedere" - Danni conseguenti - Risarcimento - Responsabilità della P.A. Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI CONTRARI ALLA COMUNE PRUDENZA
La responsabilità della P.A. per il risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva sussiste non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell'obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza (cosiddetto obbligo del "neminem laedere"), di cui è espressione l'art. 2043 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la corresponsabilità di un Comune nella determinazione dei danni derivati dal crollo di un fabbricato, perché l'ente locale, oltre ad aver negligentemente omesso di verificare, in violazione della legge urbanistica n. 1150 del 1942, la concreta edificabilità dei terreni e di prescrivere le misure idonee ad evitare pericoli di franamento di una collina e di conseguente crollo degli edifici sulla stessa costruiti, a seguito delle licenze rilasciate dall'ente medesimo, aveva comunque omesso, in violazione del principio del "neminem laedere", qualsiasi accertamento preventivo rispetto ad un terreno chiaramente di tipo franoso, nonché ogni prescrizione al riguardo nel convenzionamento della lottizzazione ed ogni vigilanza sull'esecuzione delle costruzioni).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)