Sez. 1, Sentenza n. 17003 del 28/02/2003 Cc. (dep. 10/04/2003) Rv. 224159 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Conversione - Disciplina sopravvenuta modificativa della competenza e sprovvista di disposizioni transitorie - Applicazione immediata - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE
Intervenuta, nelle more, della definizione di un procedimento relativo a conversione di pene pecuniarie, una nuova disciplina sulla competenza a disporla, essa, in forza del principio "tempus regit actum" e in assenza di disposizioni transitorie, si applica ai procedimenti in corso. (Nella specie, contestatasi fondatamente la competenza del magistrato di sorveglianza di Brescia alla conversione di pena pecuniaria inflitta a collaboratore di giustizia in favore di quella del magistrato di sorveglianza di Roma, la Corte, in applicazione dei sopravvenuti artt. 237 e 238 d. lgs. 30 maggio 2002 n. 115, ha direttamente dichiarato la competenza funzionale del tribunale di Brescia in qualità di giudice dell'esecuzione)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 660 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 237, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)