Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8940 del 17/04/2014 (Rv. 630778 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Art. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito in legge n. 189 del 2012 - Esercenti la professione sanitaria - Irresponsabilità penale per le ipotesi di colpa lieve - Clausola di salvezza dell'obbligo ex art. 2043 cod. civ. - Portata - Configurazione legislativa della responsabilità del sanitario come extracontrattuale - Esclusione - Irrilevanza della colpa lieve anche nell'ambito della responsabilità civile - Esclusione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
L'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)