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Sez. 2, Sentenza n. 4508 del 23/08/1985 (Rv. 441972 - 01)

STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - IN GENERE - FATTO ILLECITO PRODUTTIVO DI DANNO AD UN PRIVATO - LEGITTIMAZIONE DEL PRIVATO AD ESPERIRE L'AZIONE RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441972-01

STRADE - USO DELLA STRADA PUBBLICA - IN GENERE - FATTO ILLECITO PRODUTTIVO DI DANNO AD UN PRIVATO - LEGITTIMAZIONE DEL PRIVATO AD ESPERIRE L'AZIONE RISARCITORIA - ESCLUSIONE.*

In relazione al fatto illecito produttivo di danno ad un privato in relazione all'uso di una strada comunale (nella specie consistente nelle spese sopportate - nell'inerzia del comune - per liberare la strada da materiale di risulta gettato da altri privato), deve negarsi che lo stesso, quale semplice membro della collettività degli utenti di detto bene demaniale, e non quindi titolare di un godimento esclusivo sul bene medesimo, possa esperire Azione risarcitoria, per il pregiudizio a lui derivante, tenuto conto che spetta esclusivamente all'ente territoriale, proprietario e gestore della strada, di tutelare gli interessi di detta collettività, e che, in particolare, non è configurabile l'Azione popolare, prevista dall'art. 225 del R.d. 4 febbraio 1915 n. 148, quando si facciano valere interessi del singolo e non del comune. (V 3214/82, mass n 421157; (V 785/74, mass n 368656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 225 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 2839 art. 69, Legge 09/06/1947 num. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)