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Sez. 1, Sentenza n. 1294 del 08/05/1989 Cc. (dep. 24/05/1989) Rv. 181400 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONSIDERAZIONE IN SEDE DI REVOCA DI REGIME DI SEMILIBERTÀ - POSSIBILITÀ - LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181400-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE - CONSIDERAZIONE IN SEDE DI REVOCA DI REGIME DI SEMILIBERTÀ - POSSIBILITÀ - LIMITI - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - ESTREMI.*

La pendenza di procedimento penale - nella specie per oltraggio - non esclude che il comportamento denunciato possa essere preso in considerazione in Sede di revoca del regime di semilibertà non quale fatto-reato, sul quale è competente a pronunciare unicamente il giudice di cognizione, ma, ai sensi dell'art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354, quale fatto storico dimostrativo dell'inidoneità del condannato al trattamento penitenziario rappresentato dal suddetto regime. È però necessario, ai fini della revoca della misura alternativa in argomento, che la statuizione relativa sia sorretta da una motivazione dalla quale risulti l'avvenuta disamina di ogni elemento, sia di natura fattuale che psicologica, attinente alla condotta ascritta al condannato, onde possa stabilirsene la incidenza negativa sulla prosecuzione del trattamento in regime di semilibertà.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)