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Sez. 1, Sentenza n. 2994 del 21/11/1989 Cc. (dep. 18/01/1990) Rv. 183074 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REVOCA - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITÀ DEL SOGGETTO AL TRATTAMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183074-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REVOCA - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITÀ DEL SOGGETTO AL TRATTAMENTO - NECESSITÀ.*

Salva l'ipotesi, specificamente prevista e disciplinata, del reato di cui al comma terzo dell'art. 51 della legge n. 354 del 1975, in ogni altro caso l'opportunità di revocare il provvedimento di semilibertà non può derivare sic et simpliciter dalla violazione delle prescrizioni imposte, dovendo il giudice sempre motivare adeguatamente l'Esercizio del potere discrezionale di revoca del provvedimento di semilibertà indicando le ragioni della inidoneità del soggetto al trattamento cui è stato sottoposto. (V mass n 181400; (V mass n 180907; (V mass n 164596, ed ivi citate; (Conf mass n 177223; (Conf mass n 167032).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 com. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)