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Sez. 2, Sentenza n. 55068 del 26/09/2017 Ud. (dep. 11/12/2017) Rv. 271552 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma "in peius" di una sentenza ssolutoria - Prova dichiarativa cartolare acquisita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Rinnovazione - Obbligo di procedere - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271552-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa cartolare, ritenuta decisiva, se acquisita ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistano elementi indicativi di una successiva modifica della condizione del dichiarante.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)