Sez. 2, Sentenza n. 55068 del 26/09/2017 Ud. (dep. 11/12/2017) Rv. 271552 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma "in peius" di una sentenza ssolutoria - Prova dichiarativa cartolare acquisita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - Rinnovazione - Obbligo di procedere - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che intende procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa cartolare, ritenuta decisiva, se acquisita ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. a seguito dell'accertamento della subornazione del testimone, a condizione che non sussistano elementi indicativi di una successiva modifica della condizione del dichiarante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)