Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005 (Rv. 580023 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Azione di responsabilità contro il proprietario dell'immobile - Da parte del terzo danneggiato - Chiamata in causa in garanzia del costruttore - Natura della garanzia - Garanzia impropria - Fondamento - Conseguenze - Scindibilità delle cause.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE
La chiamata in causa del costruttore da parte del proprietario dell'immobile, che sia stato convenuto in giudizio dal terzo danneggiato con invocazione della responsabilità ai sensi degli artt. 2043, 2051, 2053 cod. civ. (o con invocazione di uno di tali titoli di responsabilità), configura un'ipotesi di garanzia impropria, trattandosi di titoli distinti, collegati solo indirettamente, con la conseguenza che in ragione di tale diversità dei titoli delle responsabilità ha luogo un fenomeno di scindibilità delle relative cause, sia pure legate fra loro da un vincolo di subordinazione o di pregiudizialità - dipendenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)