Sez. 2, Sentenza n. 1290 del 05/02/2000 (Rv. 533507 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Ai sensi dell'art. 1669 cod. civ.- Collaudo positivo - Irrilevanza - Gravi difetti, imputabili anche al progettista - Corresponsabilità solidale, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. - Configurabilità - Conseguenze - Notifica, da parte del danneggiato, della sentenza nei confronti dell'appaltatore - Decorrenza del termine nei confronti del progettista - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
L'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. - norma di garanzia dell'opera nel tempo, mentre il collaudo costituisce prova di tenuta in un unico contesto - e pertanto egli è tenuto a rispondere in caso di gravi difetti nell'esecuzione. Qualora poi essi dipendano altresì da errori del progettista, anche costui è responsabile, in concorso e in solido con l'appaltatore, ai sensi del medesimo art. 1669 cod. civ., per i danni derivatine, con la conseguenza che il rapporto processuale tra i predetti condebitori è scindibile e che la notifica della sentenza, da parte del danneggiato, nei confronti dell'uno, non determina la decorrenza del termine breve per impugnare nei confronti dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)