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Sez. 5, Sentenza n. 6751 del 25/05/1984 Ud. (dep. 20/07/1984) Rv. 165361 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTO NULLO - PUNIBILITÀ DEL FALSO - ATTO INESISTENTE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI FALSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165361-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE - IN ATTO NULLO - PUNIBILITÀ DEL FALSO - ATTO INESISTENTE - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI FALSO - ESCLUSIONE.*

Solo un documento giuridicamente inesistente, cioè privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, è inidoneo a formare oggetto dei delitti di falso, non anche l'atto semplicemente annullabile; ciò sia perché tale atto è produttivo di effetti giuridici fino al momento in cui ne viene dichiarata la nullità, sia perché la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)