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Sez. 2, Sentenza n. 4357 del 26/03/2001 (Rv. 545180 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Comuni sprovvisti di strumento urbanistico definitivo - Periodo compreso tra la deliberazione e l'approvazione del piano regolatore regionale - Norme del codice civile in materia di distanze - Applicabilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545180-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Le norme contenute negli strumenti urbanistici locali alla cui formazione concorre la volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia dal momento in cui si è compiuto il termine di pubblicazione nell'Albo comunale, per cui sino a quando non sia completata la procedura prevista dalla legge per la loro formazione, dette norme non sono efficaci. In particolare, anche nel caso in cui le modifiche siano state introdotte direttamente dall'organo regionale occorre, pur sempre sia per la parte modificata che per quella non modificata, una nuova deliberazione formale del consiglio comunale e la sua pubblicazione nell'Albo comunale. Ne deriva che fino a quando non divengano efficaci le norme contenute negli strumenti urbanistici locali devono essere applicate le norme del codice civile in materia di distanze, non rilevando le disposizione in materia ex art. 17 della legge n. 765 del 1967 le quali sono dirette al Comune ai fini della revisione degli strumenti urbanistici e non ai privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)