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Sez. 2, Sentenza n. 1256 del 11/02/1997 (Rv. 502341 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Comuni sprovvisti di strumento urbanistico definitivo - Periodo compreso fra la deliberazione e l'approvazione del piano regolatore regionale - Norme del codice civile in materia di distanze - Applicabilità - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502341-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il piano regolatore generale ha natura di atto complesso, risultando dal concorso delle volontà del Comune e della Regione (succeduta allo Stato ai sensi dell'art. 1 lett. a) d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) sì che l'efficacia normativa propria dello stesso e delle prescrizioni in esso contenute ha inizio non già dalla data della sua approvazione da parte del consiglio comunale, ma da quella della pubblicazione del decreto di approvazione del Presidente della giunta regionale. Ne consegue che nel periodo compreso fra la presentazione dello strumento urbanistico all'autorità di controllo e la sua approvazione (salva l'applicazione sino all'approvazione definitiva del piano urbanistico delle limitazioni all'edificazione previste dai primi tre commi dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotti dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nei comuni inseriti negli appositi elenchi, approvati dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 1 giugno 1971 n. 291) la disciplina in materia di distanze fra le costruzioni è quella del codice civile (ferme restando le misure di salvaguardia eventualmente assunte dal Sindaco in relazione a richieste di licenze contrastanti con il piano regolatore adottato) non rilevando, in materia, le disposizioni contenute nell'art. 17, commi ottavo e nono, della legge 6 agosto 1967 n. 765 o quelle di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 trattandosi di norme dirette ai comuni ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, che vincolano i privati solo dal momento del loro inserimento nei regolamenti locali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 3, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 01/06/1971 num. 291 art. 4, DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)