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Sez. L, Sentenza n. 1397 del 13/04/1977 (Rv. 385116 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - COMPENSAZIONE PARZIALE O TOTALE DELLE SPESE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385116-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SOCCOMBENZA DEL LAVORATORE - COMPENSAZIONE PARZIALE O TOTALE DELLE SPESE - LEGITTIMITA.*

L'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non e assoggettato al pagamento di spese, competenze e onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato o temerario, non preclude la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali, che e concetto affatto diverso dall'imposizione delle spese e cioe dal rimborso delle spese a favore dell'altra parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)