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Sez. L, Sentenza n. 10033 del 15/11/1996 (Rv. 500563 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione ex art. 5 legge n. 108 del 1990 - Campo di applicazione - Interpretazione restrittiva - Necessità - Domanda diretta alla tutela obbligatoria per difetto di giusta causa o giustificato motivo - Inclusione - Deduzione di vizi formali ex art. 2 legge n. 604 del 1966 e di violazione delle garanzie procedimentali dei licenziamenti disciplinari - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500563-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE

In materia di licenziamenti individuali, l'art. 5 della legge n. 108 del 1990, che prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità della "domanda in giudizio di cui all'art. 2" della stessa legge, non va interpretato estensivamente, in considerazione sia di elementi letterali che della "ratio" della disposizione, e quindi deve intendersi riferito alle sole azioni dirette, nei rapporti assistiti dalla tutela cosiddetta obbligatoria, alla riassunzione o al risarcimento del danno a norma dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966 per difetto di una giusta causa o un giustificato motivo, e non invece alle domande basate sulla deduzione della violazione delle prescrizioni formali di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (pur anch'esse oggetto di richiamo da parte dell'art. 2 della legge n. 108 del 1990), e, in particolare, neanche alle domande fondate sulla violazione - analogamente avente carattere formale - delle regole procedimentali applicabili ai licenziamenti disciplinari, per quanto in tal caso non si deroghi al regime di stabilità meramente obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/06/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)