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Sez. 1, Sentenza n. 8020 del 26/06/1992 (Rv. 477944 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Contenuto | I.R.P.E.F. - Aliquote applicate - Indicazione - Obbligo - Adempimento - Modalità sufficienti.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477944-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Avviso di accertamento - Contenuto

In tema di I.R.P.E.F., ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'ufficio ex art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, di indicare nell'avviso di accertamento in rettifica le aliquote applicate, è sufficiente l'indicazione dell'aliquota minima e di quella massima, con rinvio alla tabella di legge per la progressione intermedia.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)