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Sez. 1, Sentenza n. 9905 del 23/11/1994 (Rv. 488776 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Indicazione della aliquota di imposta applicata - Necessità - Indicazione della sola aliquota media - Nullità.
Stato
decisa il 1994-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488776-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, il quale contenga solo la indicazione della aliquota media, viola il secondo comma dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che impone la precisazione dell'aliquota d'imposta applicata ed incorre, pertanto, nella sanzione di nullità disposta dal terzo comma dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)