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Sez. 1, Sentenza n. 951 del 16/02/1982 (Rv. 418812 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO - POTERE DELLA PARTE - FORMAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DI QUELLO GIÀ UTILIZZATO - SUFFICIENZA - LIMITI - OMESSA INDICAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO MEDIANTE INTEGRAZIONE CON TALE INDICAZIONE SEGUITA DA RITUALE NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418812-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO NULLO - POTERE DELLA PARTE - FORMAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DI QUELLO GIÀ UTILIZZATO - SUFFICIENZA - LIMITI - OMESSA INDICAZIONE DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - RINNOVAZIONE DELL'ATTO MEDIANTE INTEGRAZIONE CON TALE INDICAZIONE SEGUITA DA RITUALE NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

In presenza della nullità della citazione introduttiva del giudizio, per difetto degli elementi richiesti dagli artt. 163 e 163 bis cod. proc. civ., ed in relazione al disposto dell'art. 164 cod. proc. civ., e, quindi, anche a fronte della nullità dell'atto di riassunzione della causa in Sede di rinvio, soggetto alla applicazione delle citate norme, la parte istante ha il potere di provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo, cioè alla compilazione e notificazione di una nuova citazione, che, in quanto effettuata nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge, sia idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale "ex nunc". L'Esercizio di tale potere non richiede, se ciò non si renda necessario al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale, la formazione di un nuovo documento, anziché l'integrazione di quello già utilizzato. Pertanto, in ipotesi di nullità di detta riassunzione per Mancanza dell'indicazione dell'udienza di comparizione, la rinnovazione deve ritenersi consentita anche mediante un'integrazione dell'originale dell'atto nullo con tale indicazione, seguita dalla rituale notificazione alla controparte di copia conforme del documento integrato. (V 4275/74, mass n 372948).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)