Sez. 2, Sentenza n. 4275 del 14/12/1974 (Rv. 372948 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO LEGALE - NULLITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO - REQUISITI NECESSARI - TERMINE DI COMPARIZIONE INFERIORE A QUELLO LEGALE - NULLITA.*
L'atto riassuntivo davanti al giudice di rinvio, per spiegare la sua efficacia, deve contenere tutti gli elementi richiesti dagli artt 163 e 163 bis cod proc civ ed e soggetto alle nullita previste dal successivo art 164; onde, se contiene un termine per comparire inferiore a quello prescritto, e nullo e determina la nullita del processo e della sentenza qualora la parte irritualmente citata non si sia costituita e sia trascorso il termine per la riassunzione. (V 3166'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 392 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)