Sez. 1, Sentenza n. 11008 del 12/05/2006 (Rv. 591648 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Parte resistente costituita in giudizio a mezzo di due procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, dei quali il solo domiciliatario avente studio nella circoscrizione della Corte d'appello - Decesso del domiciliatario nelle more della decisione - Mancato esercizio da parte dell'altro difensore, a norma dell'art. 330, primo comma, prima parte, cod. proc. civ. , della facoltà di eleggere domicilio in detta circoscrizione - Notifica del ricorso per cassazione - Presso la cancelleria della Corte di merito - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
La notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dalla Corte d'appello alla parte costituita in giudizio a mezzo di due procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, uno solo dei quali, il domiciliatario, avente studio nella circoscrizione della stessa Corte, deve essere effettuata, in caso di decesso di quest'ultimo, e di mancato esercizio da parte dell'altro difensore, a norma della prima parte dell'art.330 cod. proc. civ., della facoltà di eleggere domicilio in detta circoscrizione, presso la cancelleria della Corte di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)