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Sez. 1, Sentenza n. 11008 del 12/05/2006 (Rv. 591648 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Parte resistente costituita in giudizio a mezzo di due procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, dei quali il solo domiciliatario avente studio nella circoscrizione della Corte d'appello - Decesso del domiciliatario nelle more della decisione - Mancato esercizio da parte dell'altro difensore, a norma dell'art. 330, primo comma, prima parte, cod. proc. civ. , della facoltà di eleggere domicilio in detta circoscrizione - Notifica del ricorso per cassazione - Presso la cancelleria della Corte di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591648-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

La notificazione del ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dalla Corte d'appello alla parte costituita in giudizio a mezzo di due procuratori autorizzati a difenderla disgiuntamente, uno solo dei quali, il domiciliatario, avente studio nella circoscrizione della stessa Corte, deve essere effettuata, in caso di decesso di quest'ultimo, e di mancato esercizio da parte dell'altro difensore, a norma della prima parte dell'art.330 cod. proc. civ., della facoltà di eleggere domicilio in detta circoscrizione, presso la cancelleria della Corte di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)