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Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/02/2012 (Rv. 622012 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Parte assistita in appello da due difensori - Morte del procuratore domiciliatario - Notifica del ricorso per cassazione presso il procuratore superstite - Necessità.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622012-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Il ricorso per Cassazione - che non può essere notificato presso il procuratore domiciliatario dell'intimato per essere il predetto procuratore deceduto - deve essere notificato, ove l'intimato sia stato assistito nel giudizio di appello anche da altro procuratore, non all'intimato personalmente ma presso detto procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)