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Sez. 1, Sentenza n. 10099 del 17/04/2008 (Rv. 603254 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE | Imposizione a carico dell'erario - Attività difensiva svolta in favore della procedura - Richiesta di liquidazione degli onorari rivolta agli organi fallimentari - Inammissibilità - Azione ordinaria o procedimento speciale nei confronti dell'Amministrazione dello Stato - Necessità.
Stato
decisa il 2008-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603254-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE

In caso d'intervenuta sentenza di revoca del fallimento, in assenza di colpa del creditore istante e di imposizione a carico dell'erario delle spese della procedura, nella vigenza dell'art. 21, secondo comma, legge fall., attualmente abrogato dall'art. 18 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, l'avvocato che abbia svolto prestazioni professionali in favore della procedura stessa non può richiedere la liquidazione degli onorari agli organi preposti al fallimento, ma deve proporre un'azione ordinaria o avvalersi di rimedi procedimentali speciali previsti dall'ordinamento, per richiedere il pagamento delle proprie spettanze all'Amministrazione dello Stato, tenuta al rimborso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)