Sez. 1, Sentenza n. 18541 del 26/10/2012 (Rv. 624282 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Revoca della dichiarazione di fallimento - Richiesta di compenso del curatore - Individuazione del soggetto obbligato al pagamento - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare, sin dall'atto introduttivo, il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare dall'amministrazione dello Stato. (Fattispecie cui è applicabile, "ratione temporis", l'assetto normativo risultante dalla soppressione del ruolo degli amministratori giudiziari e del fondo speciale per il compenso ai curatori, istituito con l'art. 5 della legge 30 luglio 1930, n. 995, nonché dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in forza della sentenza Corte cost. n. 46 del 1975, dell'art. 21, terzo comma, legge fall. nella parte in cui, nel caso di revoca della dichiarazione di fallimento, poneva a carico di chi l'aveva subita, pur senza che ne ricorressero i presupposti e senza avervi dato causa, le spese di procedura e il compenso del curatore).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/08/1946 num. 153, Legge 30/07/1930 num. 995 art. 5, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 299 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)