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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26104 del 18/10/2018 (Rv. 651109 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA | Provvedimento giudiziario definitivo - Necessità - Ordinanza di sospensione e sentenza di accoglimento nel giudizio di opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria - Inidoneità.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651109-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA

L'iscrizione ipotecaria può essere oggetto di cancellazione solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo, sicché non costituiscono titoli a tal fine idonei l'ordinanza di sospensione dell'esecutività del preavviso di iscrizione, quale atto prodromico della iscrizione stessa, e la successiva sentenza di accoglimento parziale pronunciata nel relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)