Sez. 5 - , Ordinanza n. 1992 del 26/01/2018 (Rv. 646702 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA | - Ipoteca giudiziale iscritta con sentenza - Riforma della sentenza in appello o in cassazione con rinvio - Conseguenze - Cancellazione dell'ipoteca - Esclusione.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - DISPOSTA CON SENTENZA
In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 c.c. la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell'ipoteca stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dall'autorità competente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2818, Cod. Civ. art. 2884 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)