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Sez. 6, Sentenza n. 5403 del 15/11/1994 Ud. (dep. 11/05/1995) Rv. 201812 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Atto pubblico o privato: nozione - Nozione di atto pubblico - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201812-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Atto pubblico o privato: nozione - Nozione di atto pubblico - Indicazione.

In tema di falso documentale l'elemento che caratterizza l'atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti alla attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative, cui è addetto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)