Sez. 5, Sentenza n. 6872 del 17/03/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 213600 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Ordine di servizio posto in essere da funzionario di ente pubblico - Natura di atto pubblico - Sussistenza - "Ratio".
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI
In tema di falsità documentale, l'ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell'atto pubblico, per un duplice motivo: a) in quanto rappresenta la volontà dell'ente pubblico ed è compiuto dal funzionario nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, b) in quanto crea un atto destinato ad inserirsi in un procedimento della pubblica amministrazione. Ne consegue che l'esclusiva rilevanza interna non è idonea ad escludere la sua natura pubblica attesoché la distinzione tra atto pubblico e scrittura privata non è connotata dalla circostanza che il suddetto atto spieghi effetti nei confronti dei terzi estranei all'ente ma dall'esercizio di un potere definito autoritativo in rapporto alla fonte da cui promana. Ne consegue, altresì, che la falsificazione dell'ordine di servizio integra la fattispecie di cui all'art 476 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)