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Sez. U, Sentenza n. 12337 del 20/05/2010 (Rv. 613429 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Indennità di amministrazione - Controversie relative al computo per la determinazione del trattamento pensionistico - Giurisdizione - Devoluzione al giudice del rapporto d'impiego o al giudice del rapporto pensionistico - Criteri di riparto.
Stato
decisa il 2010-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613429-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d'impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l'Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare - dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)