Sez. U, Sentenza n. 10131 del 20/06/2012 (Rv. 622753 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Domanda di pensionabilità di voce retributiva - Proposta da dipendente di ente pubblico locale in quiescenza - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego (giudice amministrativo o, per le vicende successive al 30 giugno 1998, giudice ordinario), la controversia sulla domanda del dipendente di ente pubblico locale, già in quiescenza, diretta a ottenere il computo nella base pensionistica di emolumenti a suo tempo percepiti sulla retribuzione, ai fini della quantificazione del trattamento di pensione, influendo la relativa cognizione unicamente sull'entità di questo trattamento e non sul pregresso rapporto di pubblico impiego. (Principio affermato in ordine alla controversia sulla domanda del segretario generale di un Comune, che rivendicava la pensionabilità di quanto percepito durante il rapporto di lavoro per la vigilanza sul servizio ispettivo della casa da gioco gestita dall'ente locale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)