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Sez. 3, Sentenza n. 444 del 16/10/1984 Ud. (dep. 15/01/1985) Rv. 167418 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE: ANALISI DELLE ACQUE.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167418-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI - FATTISPECIE: ANALISI DELLE ACQUE.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale esplica la sua efficacia non solo nel procedimento in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, ma - stante l'efficacia "erga omnes" della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale - anche in ogni altro giudizio in cui la norma debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, anche se venuto in essere anteriormente alla pubblicazione della suddetta sentenza sulla Gazzetta ufficiale, purché ancora in via di svolgimento e comunque non produttivo di effetti giuridici definitivi. (nella specie la suprema Corte ha accolto il ricorso degli imputati tendente all'applicazione, in loro favore, della sentenza della Corte costituzionale del 15 luglio 1983, n. 248 (intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione), con la quale è stata dichiarata la illegittimità, per violazione dell'art. 24 cost., dell'art. 15, comma settimo, legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle analisi). (Conf mass n 165563).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 15 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)