Sez. 5, Sentenza n. 7672 del 16/05/2012 (Rv. 622447 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatture soggettivamente inesistenti - Cessionario dei beni o committente del servizio - Diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 21, comma 7, e 26, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è precluso al cessionario dei beni, così come al committente del servizio, il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto il profilo soggettivo, poiché, pur essendo i beni o il servizio effettivamente entrati nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice la falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione, effettivamente realizzata tra altri soggetti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)