Sez. 5, Sentenza n. 6378 del 22/03/2006 (Rv. 588299 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fattura inesistente - Nozione - Divergenza tra realtà commerciale ed espressione documentale - Inesistenza soggettiva - Configurabilità - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, la nozione di fattura inesistente va riferita non soltanto all'ipotesi di mancanza assoluta dell'operazione fatturata, ma anche ad ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l'ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa utilizzatrice delle fatture, venga accertato che uno o entrambi i soggetti siano falsi: in tal caso, infatti, l'obbligo di corrispondere l'imposta sull'operazione soggettivamente inesistente deriva dall'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre risulta evasa l'imposta relativa alla diversa operazione effettivamente realizzata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)